Art. 3.
(Attivazione).

      1. L'attivazione delle utenze relative ai servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'utente.
      2. Il concessionario della rete è tenuto a disattivare gratuitamente e automaticamente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le linee dei servizi già attivate, rimanendo fissato, entro lo stesso periodo, il termine per evitare la disattivazione dei servizi, previa espressa richiesta scritta da parte dell'utente.
      3. Il concessionario della rete è altresì tenuto ad informare l'utente dell'avvenuto mantenimento o dell'avvenuta e nuova

 

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attivazione del servizio sui primi due bollettini di tariffazione successivi.
      4. Il Ministro delle comunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Il concessionario della rete che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 250.000 euro.