1. L'attivazione delle utenze relative ai servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'utente.
2. Il concessionario della rete è tenuto a disattivare gratuitamente e automaticamente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le linee dei servizi già attivate, rimanendo fissato, entro lo stesso periodo, il termine per evitare la disattivazione dei servizi, previa espressa richiesta scritta da parte dell'utente.
3. Il concessionario della rete è altresì tenuto ad informare l'utente dell'avvenuto mantenimento o dell'avvenuta e nuova